PAGARE O NON PAGARE LE FATTURE DI ORMEGGIO?

Comprare un posto barca con il classico rogito notarile, oltre a identificarti come proprietario e quindi darti il diritto di sfruttare il bene ed eventualmente rivenderlo, significa anche assumersi pro quota gli oneri di gestione delle parti comuni.

Pulizia, acqua ed elettricità, gestione dei rifiuti, controllo accessi e quant’altro venga in mente in modo non dissimile da quanto figura in una normalissima gestione condominiali.

I condomini non sono soggetti che inseguono il profitto ma solo la buona gestione del bene comune ai condomini, quindi non svolgono attività e prestazioni soggete ad iva. Hanno un amministratore e redigono un bilancio preventivo (quanto si prevede di spendere) ed uno consuntivo (quanto effettivamente è stato speso).

Sulle quote di spese condominiali NON SI PAGA L’IVA, si ha diritto di discutere quali spese fare e quali servizi ampliare o tagliare… quanto succede con le normali assemblee condominiali.

I proprietari possono anche affittare il loro posto barca…

La situazione nel porto di Cecina è alquanto nebbiosa. Ad oggi non si ha notizia dell’esistenza di un amministratore di condominio, ne di bilanci preventivi e consuntivi, ne di assemblee dei condomini… si ha invece notizia delle spese condominiali.

Queste, chiamate “servizi portuali” o “costi di ormeggio” vengono fatturati ai proprietari dalla Cecina Servizi Portuali srl.

La Cecina Sevizi Portuali srl ha un unico socio, la Porto spa … appartiene agli oltre 500 soci della Porto spa, tra cui ci sono i proprietari dei posti barca, nessuno di questi però ha modo di “discutere” della gestione delle sue spese condominali …

i costi indicati nel 2016

Proprio in questi giorni in cui i proprietari ricevono il “conto” da parte della Cecina Servizi Portuali srl, è stato distribuito un interessante parere legale che mette in forte dubbio la legittimità dell’obolo richiesto dalla Cecina Servizi Portuali srl o per lo meno evidenzia come sia necessario, nell’interesse dei proprietari, ridisegnare le modalità operative:

“Per la tariffa della Servizi occorre distinguere due casi:

i proprietari che non hanno sottoscritto il contratto e i proprietari che lo hanno sottoscritto.

Per i primi, la soluzione è semplice: basta respingere la fattura e chiedere il rimborso di quelle pagate negli anni passati perché non esiste un contratto e le prestazioni fatturate sono in realtà servizi compresi nelle spese condominiali .

Per chi ha sottoscritto il contratto, occorre una contestazione più articolata. Partiamo dal rilievo che i servizi oggetto del contratto sono in realtà servizi compresi nelle spese condominiali. Pertanto non si intende continuare a pagare direttamente ad un terzo servizi compresi negli oneri condominiali. Contestiamo la nullità della clausola di tacito rinnovo, in quanto è clausola vessatoria che non ha formato oggetto di valida specifica approvazione per iscritto (il contratto prevede la classica doppia sottoscrizione, però richiama gli articoli 1, 2, 3, che sono tutti gli articoli del contratto, quindi la doppia approvazione manca di specificità e non è valida).

Concludiamo comunicando che non intendiamo pagare la somma richesta per il corrente anno 2019, risultando il contratto cessato per sua scadenza e non avendo interesse alla stipula o al rinnovo per i motivi esposti.”

parere espresso dall’Avv. Giovanna Signore
(g.signore@servizi-legali.net)

A breve apriremo una sezione specifica che possa chiarire a tutti i proprietari la situazione e dove terremo informati sugli sviluppi della vicenda.