Affitto posti barca e clausole vessatorie
Ci sono pervenute alcune domande in merito al nuovo testo contrattuale proposto dall’attuale gestione del porto di Cecina per l’affitto dei posti barca …
…domande a cui abbiamo ritenuto doveroso provare a rispondere anche per dare una valida indicazione ai proprietari di posti barca intenzionati ad affittare i loro posti a terzi.
***Si può recedere anticipatamente dal contratto di ormeggio concluso con la concessionaria?***
Sul punto, la Corte di Appello di Trieste si è espressa affermando che il contratto di ormeggio “ha ormai assunto una sua giuridica individualità, che porta a far convivere nella sua disciplina norme confluenti da tipi legali differenti”.
Tale orientamento, proprio nell’ottica di tutelare maggiormente la figura del consumatore, riconosce all’utente del posto-barca un diritto personale di godimento sul posto turistico, contemplando, a favore dell’utente, l’applicazione della normativa contenuta nel Tit. IV del recente “Codice del Consumo”.
Il succitato Codice introduce nella disciplina del contratto di ormeggio principi estremamente garantisti per l’utente del posto-barca, soprattutto con riferimento ai requisiti del contratto in esame, nonché al diritto di recesso a favore dell’utente medesimo.
Si ritiene pertanto che la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso, nonché la clausola penale, che stabilisce in via preventiva un importo manifestamente eccessivo in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti (corrispondente all’importo ancora dovuto fino alla cessazione del contratto), siano da considerarsi vessatorie.
Esse avvantaggerebbero infatti una parte, penalizzando fortemente l’altra, determinando in modo considerevole uno squilibrio delle posizioni dei contraenti.
In conclusione si ritiene che la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso sia da ritenersi nulla, poiché vessatoria .
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