La Comunicazione ai creditori e la sintesi delle condizioni proposte

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Tribunale di Livorno

Sezione fallimentare

Concordato preventivo Porto di Cecina S.p.A. (n. 2/2021)
Giudice Delegato: Dott. Franco Pastorelli
Commissario Giudiziale: Dott. Franco Paganelli

Oggetto: Concordato preventivo «Porto di Cecina S.p.A.»(n.2/2021)–Comunicazione ai creditori ex art.171, primo comma, l.f.

Con la presente comunico che con decreto del 6 ottobre 2021, notificato al sottoscritto il 11 ottobre 2021, il Tribunale di Livorno ha ammesso la società «Porto di Cecina S.p.A.», con sede in Cecina. Via del Porticciolo, fraz. Cecina Mare, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Livorno 01165680495, alla procedura di concordato preventivo a norma dell’art. 163 l.f., nominando Giudice Delegato il Dott. Franco Pastorelli e Commissario Giudiziale il sottoscritto.

La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata dalla società prevede, per quanto attiene al soddisfacimento dei creditori:

*il pagamento integrale delle spese di concordato, dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia;

*il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio (ove parzialmente insoddisfatti, collocati al chirografo con pagamento integrale);

*il pagamento dei creditori chirografari, suddivisi in 7 classi, secondo le percentuali di seguito indicate:

  • −  Classe 1: creditori privilegiati degradati (art. 2758, 1° c. e 2° c. ed art. 2752, 3° c.) e di cui la Proposta prevede il pagamento nella misura del 100%;
  • −  Classe 2: creditori ab origine di interesse pubblico e di cui la Proposta prevede il pagamento nella misura del 100%;
  • −  Classe 3: fornitori di beni e servizi e di cui la Proposta prevede il pagamento nella misura dell’80%;
  • −  Classe 4: acquirenti di posti barca per versamenti eseguiti in conto futuri lavori per e di cui la Proposta prevede ilpagamento nella misura del 100%;
  • −  Classe 5: istituti di credito per crediti chirografari e relativi cessionari e di cui la Proposta prevede il pagamentonella misura del 51,33%;
  • −  Classe 6: componenti del CdA e altri n.c.a. di cui la Proposta prevede il pagamento nella misura del 20%;
  • −  Classe 7: «creditori «rogitanti» e per i quali è proposta l’esecuzione dei contratti all’interno della cessione del compendio immobiliare-portuale.

E’ prevista, nel caso di avanzo del Fondo rischi, la possibilità di ulteriore riparto ai creditori chirografari parzialmente insoddisfatti a cominciare, nell’ordine, dalla Classe 5, quindi la Classe 3 ed infine la Classe 6.
Il piano prevede la cessione del complesso aziendale in esercizio di titolarità di Porto di Cecina e la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. Il piano, che non è supportato da alcuna proposta di acquisto, prevede la realizzazione dell’attivo entro il 30 giugno 2024 con il successivo pagamento dei creditori.
Si informa altresì che la convocazione dei creditori, per l’espressione del voto in rapporto alla suddetta proposta, originariamente convocata per il giorno dinanzi al Giudice Delegato, presso il Tribunale Civile di Livorno. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 177, c. 1, l.f., «Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi».
All’adunanza, per l’espressione del voto, ciascun creditore potrà intervenire personalmente o farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura scritta che può essere rilasciata senza formalità anche sul presente avviso di convocazione. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

Il voto può essere espresso anche compilando la dichiarazione di voto predisposta in calce alla presente, depositandola in udienza ovvero inviandola, esclusivamente tramite PEC, al sottoscritto Commissario Giudiziale.

Domiciliazione della procedura c/o
Dott. Franco Paganelli – Via Fiume 15, 57123 Livorno Tel. 0586 895145 fax 0586 884362

A norma dell’art. 178, co. 4, L.F., i creditori che non abbiano esercitato il voto entro la chiusura del verbale di udienza, possono far pervenire il loro voto al Commissario, con le stesse modalità sopra indicate (PEC), entro e non oltre i 20 gg. successivi alla chiusura del verbale.

Ai fini dell’espressione del voto si ricorda che:

  • −  i creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto di voto, salvo rinuncino, in tutto o in parte, al loro privilegio; nel qualcaso, per la parte del credito non coperta da garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;
  • −  sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.A prescindere dalla possibilità/volontà di esprimere il voto si richiede a ogni creditore, affinché possano essere eseguiti i necessari riscontri, di voler trasmettere per lettera allo studio del sottoscritto o, preferibilmente, via pec oppure a mezzo dell’area dedicata del sito procedure.it, il fac-simile allegato (e la relativa documentazione) entro 15 giorni dal ricevimento della presente al fine di precisare il credito vantato e se lo stesso debba intendersi assistito da privilegio. Riguardo a tale precisazione di credito, si puntualizza che:
    1. (a)  il credito vantato da comunicare, anche agli effetti della maturazione degli interessi ante concordato e di quelli che eventualmente matureranno in ragione della tipologia del credito vantato dopo il concordato, è, coerentemente alle disposizioni dell’art. 168, primo comma, l.f., quello «cristallizzato» alla data di pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161, sesto comma, l.f., presso il Registro delle Imprese di Livorno, ossia alla data del 11 febbraio 2021;
    2. (b)  alla precisazione di credito dovrà essere allegato, quando ciò sia possibile in ragione della tipologia di creditore, il partitario contabile da cui possano evincersi chiaramente le partite aperte o copia delle fatture (o avvisi di notula) da cui il credito deriva;
    3. (c)  per talune categorie di creditori privilegiati, allegate al modello di comunicazione, sono fornite alcune indicazioni circa l’effettivo riconoscimento dell’eventuale privilegio vantato;
    4. (d)  la precisazione di credito dovrà intervenire con la massima urgenza al fine di rendere materialmente possibile l’esecuzione dei controlli nel rispetto del cronoprogramma degli adempimenti imposto dalla legge fallimentare per le procedure di concordato, con l’avvertenza che nel caso di mancata precisazione, il credito sarà assunto, quanto meno ai fini del voto, secondo le risultanze del piano asseverato presentato dalla società debitrice.***Obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata nelle relazioni tra Commissario Giudiziale e creditori

    Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 171, secondo comma, l.f., ai creditori per i quali è stato possibile rilevare l’indirizzo di pec dal Registro delle Imprese, il presente avviso è inviato tramite pec, a tutti agli altri creditori è invece inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

    In applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 171, l.f., il sottoscritto comunica che:

    1. (a)  l’indirizzo di pec della procedura concordataria di cui sopra, al quale tutti i creditori dovranno unicamente rivolgersi infuturo per ogni comunicazione, è il seguente: «licp22021@procedurepec.it»;
    2. (b)  i creditori ai quali il presente avviso è stato inviato tramite pec, dovranno tempestivamente comunicare all’indirizzo pecdi cui al punto (a) eventuali modifiche della loro attuale pec;
    3. (c)  i creditori ai quali il presente avviso è stato inviato tramite raccomandata entro 15 giorni dal ricevimento della stessadovranno comunicare all’indirizzo di pec di cui al punto (a) la loro pec alla quale ricevere tutte le future comunicazioni relative alla procedura, avvisando che ogni successiva variazione della stessa dovrà essere tempestivamente comunicata al sottoscritto osservando le stesse modalità;
    4. (d)  qualora i creditori di cui al punto (c) non comunichino nei termini ivi indicati la loro pec, le successive comunicazioni da parte del sottoscritto commissario e a loro dirette saranno eseguite unicamente mediante deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Livorno;
    5. (e)  nei casi di mancata consegna del messaggio di pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni dirette ai creditori saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
    6. (f)  per l’espressione del voto (dissenziente) dopo l’adunanza dei creditori e per la precisazione del credito non è, tuttavia, previsto l’uso della pec.

    Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto della presente, porgo distinti saluti.

    IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    Dott. Franco Paganelli

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